Gallery
Immagine 014.jpg
CB Login
CB Online
No
Home AREA LEGALE La proposta di legge 2010

La proposta di legge 2010

AddThis Social Bookmark Button

Come accadeva nei secoli passati per le pestilenze in Europa, immancabilmente e con ciclicità (si parla della media di un triennio), anche il Soft Air subisce la pressione di una qualche grave minaccia pandemica che, presentata come Armageddon del momento, in genere e per fortuna rientra quasi senza danno.

Questa volta la problematica è sorta dallo schema legislativo, attualmente diviso in 7 articoli e licenziato positivamente dal Governo in data 22 Luglio u.s. (se sarà approvato nella sua veste finale avrà la forma del Decreto Legislativo) destinato a sviluppare l’attuazione della direttiva 2008/51/CE che, a sua volta,  modifica la direttiva n. 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Prima di scendere nel dettaglio della questione che qui interessa, va precisato che il futuro decreto legislativo in effetti è destinato a normare il settore delle armi vere e proprie ed in questo senso il corpus del testo in passaggio ai lavori parlamentari ad esso si riferisce quasi totalmente.

Desta però non poca perplessità il fatto che, nonostante la diffusione delle sue nuove caratteristiche, specie sportive, si sia menzionato il Soft Air in un contesto così specifico e ben caratterizzato, attesi numerosissimi limiti e, senza peli sulla lingua, diversi svarioni di cui diremo.

Va aggiunto che l’iter parlamentare dello schema, nel momento in cui scriviamo (inizio di Agosto 2010), è fermo per le sopraggiunte vacanze estive nonché per lo slittamento del parere della Prima Commissione permanente e, quindi, trattandosi di attività in fieri, all’atto della pubblicazione di questo articolo, potrebbe aver anche subito delle modifiche per noi softeristi  “migliorative”, almeno dal punto di vista linguistico.

Un’ultima considerazione d’obbligo: ancora una volta si è consentito a persone tecnicamente non all’altezza (parlo di Soft Air ovviamente) di legiferare: per carità, per deformazione professionale potrei anche dire che non tutto il male viene per nuocere, tuttavia sarebbe bastato poco, visto che il nostro settore, specie all’indomani della sua sportivizzazione, comincia numericamente ad essere significativo, a provare a chiedere da chi di dovere “una mano” tecnica: oggi non è certo difficile reperire “personale specializzato in Soft Air” che avrebbe accondisceso, senza particolari contropartite, a dare chiarimenti e delucidazioni agli estensori dello schema. Rimane una speranza: dato che il testo è schema/bozza in lavorazione, magari qualcuno, colte le imprecisioni, opterà per un approfondimento e magari capirà anche meglio ciò su cui vuole comunque legiferare.

Affrontando per punti lo schema del Decreto, osserviamo:

Definizioni generali e conseguenze della sostituzione della parola “giocattolo” con quella di “strumento” ex art. 5 schema Dlgs rispetto all’art. 5 L. 110/75

In linea di massima l’attenzione dei softgunners va puntata sull’art. 5, lettera “c” dello schema, dove la questione del Soft Air è calata nell’ambito più vasto delle “ex” armi-giocattolo. Va precisato “ex” poiché il testo in discussione si propone la modifica dell’art. 5 stavolta della L. 110/75 (comunemente nota come “Legge sulle Armi”), partendo dalla sostituzione della parola “giocattoli” con quella di “strumenti”. La sostituzione di per sé non ci appare così critica: notiamo solo che così facendo si amplia la fascia delle ipotesi non assoggettate, secondo il I cm. art. 5 L. 110/75, a varie tipologie di permessi e limitazioni che omettiamo di richiamare perché qui non pertinenti (solo per esemplificare, si pensi ai giocattoli pirici che, divenuti strumenti pirici – ossia, per l’ampiezza e genericità della neo-nata definizione, praticamente di tutto, mine “civili” incluse – sono esclusi dai limiti di detenzione, registrazione ed acquisto fissati dall’art. 55 del TULPS). In tema softeristico, invece, assumendo un atteggiamento generosamente interpretativo del contenuto dello schema la descritta sostituzione avvicina le ASG ancora di più al mondo sportivo: sostenere, infatti, che per la pratica di uno sport si usano degli “strumenti” è decisamente meglio che sostenere che essa è svolta con dei “giocattoli”.

Analogamente dicasi per il III cm. del solito art. 5 L. 110/75, che, parimenti modificato, esclude l’applicazione agli “strumenti” una volta detti giocattoli.dei limiti di cui al regolamento di attuazione del TULPS

 

La modifica del IVcm. dell’art. 5 L. 110/75

Se quanto prima rappresentato ha ampiezza generica, il comma in esame, come potenzialmente in modifica, lascia perplessi, soprattutto per evidenti incongruenze linguistiche riferibili al Soft Air.

Che nel mondo del diritto si tenda al neologismo è cosa risaputa, tuttavia raramente accade che un’attività divenga un oggetto fisico. Se ciò capita è perché l’oggetto derivante dall’attività non ha una denominazione propria e la sua diffusione, in genere ampia, rende l’uso un bene concreto. Nel Soft Air però, dove le terminologie essenziali sono chiare e note, nessuno si aspettava questo processo linguistico.

Accade invece che la competenza dell’estensore dello schema lo abbia indotto alla sperimentazione: nel IV cm dell’art. 5 del testo in esame, infatti si parla apertamente di “strumenti denominati softair…”: ma denominati da chi? Va da sé che il Soft Air è un’attività, più specificamente uno sport, e i suoi strumenti (parola che, così usata, può per ora stare bene) sono le ASG – Air Soft Gun – da noi dette comunemente “le Repliche” o “Repliche”. Per capire la differenza, si provi ad andare in un negozio specializzato in Soft Air a comprare una “softair” e, impuntandosi su questa definizione, a contestare la tipologia del prodotto quando il venditore presenterà, logicamente, una ASG/Replica così palesemente definita, ad esempio, sulla sua scatola: con molta probabilità, dopo una accesa discussione, il venditore, se è gentile, dirà di andare in un altro negozio e se non lo é, di andare…. si è capito dove. Senza voler infierire sull’estensore dell’evidente svarione, basti dire che, così come formulato, il testo di legge è di fatto inapplicabile alle repliche/ASG che, appunto, non sono neppure lontanamente identificabili con questi misteriosi strumenti “softair”.

In piena coerenza con la preparazione tecnica ora sottolineata, non mancano altre “perle” che meritano la nostra attenzione.

Dal punto di vista giuridico, le nuove indicazioni comportano anche la espansione del IV cm. dell’attuale art. 5 L. 110/75, in particolare per sostituzione in accrescimento del suo ultimo comma richiamante l’annosa vicenda del “tappo rosso”.

L’espansione in primo luogo introduce riferimenti a “strumenti” che nulla hanno a  che vedere con il Soft Air, anche integrando il concetto con il simpatico neologismo di cui si è detto.

Si richiamano, infatti, gli “ex” giocattoli riproducesti armi vere, che, se costruite in metallo, devono avere la canna occlusa da un tappo rosso e devono avere dimensioni ridotte del 20% rispetto agli originali. Visto che la regolamentazione degli “strumenti denominati softair”, secondo lo schema, ha un suo comma apposito e successivo a questa previsione, è chiaro che essa non si applica alle “softair” stesse: non a caso si prosegue parlando di “scaccia-cani” e similari. Al di là dell’assenza, nel precetto in analisi, di un interesse specifico dei softgunners, vien da chiedersi cosa potrebbe accadere se la riproduzione non fosse tale, ossia possedesse fattezze e caratteristiche generiche di un’arma reale, senza esserne l’esatta copia: ma come si suole dire “questa è un’altra storia”  

Tornando, invece a ciò che ci interessa, dalla previsione dello schema sugli strumenti softair apprendiamo che essi:

  • non possono essere venduti ai minori di 14 anni;
  • devono avere le  parti essenziali non di metallo;
  • devono avere una canna rispondente a certi requisiti tecnici di trazione e colorata di rosso per 1,5cm; se essa non è sporgente, la colorazione si trasferisce alla parte anteriore dello strumento per un pari tratto;
  • devono essere abilitati a “sparare” pallini di colore vivo;
  • non devono esprimere una potenza di “sparo” superiore ad 1 joule.

Ribadendo che questi strumenti sono cosa diversa dalle ASG, ad ogni modo, per caratteristiche, tendono ad assomigliargli abbastanza.

Molti dati, infatti, sono caratteristici delle ASG: tra di essi la potenza sotto il joule e quello che i softgunners preferiscono definire “lancio” e non “sparo” (nel Soft Air, che è uno sport, NON si spara a nessuno) di pallini ben visibili (si ricorderà la polemica sui primi pallini “bio” che, essendo di colore marrone scuro, non rendevano visibile la loro traiettoria, con conseguenti e fastidiose questioni di higlanderismo).

La tematica della vendita agli infraquattordicenni è cosa ottima: finalmente si sa che il limite all’approccio (per altro che vale solo per gli strumenti denominati softair) è solo commerciale e non per l’uso, per cui vorrà dire che l’infraquattordicenne si farà accompagnare in negozio, sempre che trovi il famigerato strumento, da, ad esempio, un quindicenne, dopo di ché tutti fuori ad usare il nuovo acquisto…

Di estremo interesse la questione delle “parti essenziali” dello strumento: il nostro ambito è deputato alle questioni di diritto, ma siamo certi che la richiamata previsione dello schema aprirà una lunga e dettagliata riflessione sul concetto di “parte essenziale” nelle appropriate sedi tecniche di SAD (e non solo), paragonabile, viste le premesse, alla tutt’ora irrisolta vicenda del “sesso degli Angeli”.

Ultime considerazioni: la colorazione “rossa” di 1,5cm della parte anteriore dello strumento e la verifica di conformità degli “interessati”.

Si riapre la questione comunemente nota come “del tappo rosso”. Prescindendo dalla genericità della nuova previsione (vale per chi vende, per chi usa o per chi vende ed usa lo strumento?), ricordiamo la nota sentenza della Cass. Sez. Unite n.3394/92 che aveva fatto chiarezza sulla questione e che non risulterebbe disapplicata dalla previsione dello schema. Non volendo rimarcare l’annosa diatriba, desideriamo solo precisare che nel progetto normativo intanto si parla di una modesta verniciatura (cm. 1,5) e non di tappi o altre forme di “occlusione” (previste per altri strumenti); inoltre vorremmo ricordare che esistono decine di tonalità di “rosso”: basterà sceglierne una particolarmente scura (consigliamo il Bordeaux o il Granata o l’Amaranto che sono classificati “rossi” nella tabella spettrografica dei colori ed invitiamo alla calma gli appassionati del Rosso Sangue…) e non esagerare con le passate di vernice (tra l’altro, i citati “rossi” hanno anche effetto mimetico, come ben sa chi usa il camouflage “Flecktarn”).

Altra faccenda è quella della certificazione di conformità: già è forte la levata di scudi da parte dell’area commerciale del mondo del Soft Air che paventa decine di controlli all’atto dell’importazione con inevitabile ricaduta sui costi dell’utenza finale.

Come formulata, la previsione, sempre per gli ultrarichiamati strumenti denominati softair, parrebbe applicarsi a chiunque.

Va da sé che il tema merita o meriterà, lo vedremo, una più dettagliata previsione normativa e relativo commento dottrinario, atteso che dal testo dello schema per ora emerge solo che “gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’interno”. In sostanza, basterebbe NON essere interessati alla verifica per non avere aggravi di spese, evidente balzello indiretto per i consueti cacciatori di introiti fiscali. La questione, quindi, si sposta sul “soggetto interessato” che, riteniamo, difficilmente potrà essere l’utilizzatore od il venditore dello strumento. Con questo non vogliamo certo sostenere che, mancando l’interesse soggettivo, i controlli sugli strumenti diverranno lontano ricordo: in realtà, come ad esempio accade per altri contesti di violazione amministrativa e/o penale (per tutti l’Autovelox) la irregolarità/illiceità della condotta per essere ascritta deve essere provata, presupponendosi, diversamente, di liceità del comportamento. Se è pur vero che nel caso dei nominati strumenti la prova della “regolarità” della loro potenza è chiaramente tecnica ed è presunta per tramite della certificazione d’accompagnamento, che ci deve essere e deve essere ben fatta, è anche vero che, in  pendenza di contenzioso, l’interessato a dimostrare il contrario non  sarà certo l’utilizzatore o il venditore, che ha dalla sua la presunzione della regolarità, bensì chi vuole dimostrare che regolarità non vi è: ne consegue che, in ossequio al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. dovrà essere l’ ”interessato” accertatore a pagare o, quanto meno, ad anticipare i costi per la verifica tecnica, salvo, caso mai, riversarli sulla parte soccombente/trasgredente se dimostrata tale.

 

 
CALENDARIO EVENTI
January 2012
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Facebook FanBox
Csen Softair on Facebook
Statistiche
Tot. visite contenuti : 29194
Chi è online
 188 visitatori online